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SCOMPUTO DEL 35% SUL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE NON APPLICABILE AI TITOLI IN SANATORIA |
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24-08-2020
La Regione ER chiarisce che lo scomputo del 35% sul contributo di costruzione per gli interventi di recupero, riuso, rigenerazione urbana, da attuarsi all'interno del territorio urbanizzato, non si applica ai titoli in sanatoria
In attuazione della legge urbanistica regionale, all’interno del territorio urbanizzato, il contributo di costruzione è ridotto in misura non inferiore al 35% per gli interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, addensamento o sostituzione urbana, e per interventi di recupero o riuso di immobili dismessi o in via di dismissione.
Detto scomputo, come chiarito dal Parere Regionale Prot. 463126 del 24 giugno 2020, non risulta applicabile ai titoli in sanatoria in virtù dei principi di cui all’art. 49 del DPR 380/2001, secondo il quale “gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici”.
Parere Regionale Prot. 463126 del 24 giugno 2020.
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