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Definite con deliberazione di Giunta Comunale le nuove modalità per la determinazione dell'oblazione forfettaria prevista dall'art. 17 comma 3 lett. c) della L.R. n. 23/2004 Per i titoli abilitativi in sanatoria riguardanti interventi edilizi eseguiti illecitamente e rientranti nelle ipotesi di cui alla lettera C) dell’art. 17 – comma 3 – della L.R. n.23/2004, con Delibera di Giunta Comunale n. 134 del 30/04/2014, immediatamente eseguibile, sono definite nuove modalità per il calcolo dell’oblazione forfettaria dovuta. In sintesi viene stabilito che l’aumento di valore venale dell’immobile oggetto di opere edilizie eseguite in difformità o assenza di titolo abilitativo, necessario per la quantificazione dell’oblazione prevista dalla norma succitata, venga determinato, non più dalla Commissione Provinciale “VAM”, ma sulla base del computo metrico estimativo delle opere realizzate redatto e asseverato dal tecnico progettista con riferimento ai costi di costruzione di mercato rilevati dalla Camera di Commercio di Parma. Per la conversione dell’incremento di valore determinato nell’oblazione dovuta con l’atto di Giunta viene recepita e confermata la tabella parametrica già approvata con la DGC n. 749/2006. Si allega il testo integrale della Delibera di Giunta Comunale n. 134/2014, comunque consultabile dal sito alla sezione Oneri e Diritti > Delibere.
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